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Agenti e rappresentanti

Agenti e rappresentanti - Servizi amministrativi e fiscali

Versione aggiornata al 28/6/2022

 

I redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 c.c., sono qualificabili come redditi d'impresa (Cass. 30.3.2007 n. 7899 e circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2008 n. 45, § 7).

 

 

Provvigioni

Per le micro imprese si applica l'art. 109 co. 1 e 2 lett. b) del TUIR, ai sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi (tra le quali rientrano quelle di intermediazione) si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute:

  • alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero
  • per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro imprese, il principio di derivazione rafforzata comporta invece la disattivazione delle regole di competenza fiscale di cui all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, per cui la certezza e l'oggettiva determinabilità vanno riscontrate sulla base dei criteri previsti dai principi contabili (e non in funzione di quelli giuridico-formali previsti dal TUIR).
Nella sostanza, per le prestazioni di servizi dovrebbero rimanere ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dal TUIR. Infatti, l'OIC 15 (§ 29) e l'OIC 19 (§ 38) affermano che i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi e i debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati quando il servizio è reso/ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata, facendo quindi riferimento a parametri conformi a quelli previsti dallo stesso TUIR (in tal senso, circ. Assonime 14/2017, § 2.2.1, nota 108).

Imponibilità delle provvigioni attive

Con riferimento alle micro imprese, la prestazione di agenzia deve considerarsi ultimata alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo, atteso che l'obbligo dell'agente è, come recita l'art. 1742 c.c., quello di "promuovere … la conclusione di contratti".
In tale momento, in cui si realizzano la certezza e l'oggettiva determinabilità ex art. 109 co. 1 del TUIR, l'agente è tenuto ad assoggettare a tassazione i proventi, anche se le parti hanno derogato al principio generale previsto dall'art. 1748 co. 1 c.c., concordando la spettanza delle provvigioni in un momento successivo, che non può comunque eccedere il pagamento del corrispettivo da parte del terzo (ris. Agenzia delle Entrate 8.8.2005 n. 115 e 12.7.2006 n. 91; cfr. anche Cass. 23.9.2021 n. 25805).

 

Se il contratto tra il preponente P ed il cliente C viene stipulato nel corso dell'anno T, mentre l'invio della merce (o l'esecuzione del servizio) da parte del preponente avviene nell'anno T+1, l'adesione al criterio indicato dall'Agenzia delle Entrate imporrebbe di assoggettare a tassazione le provvigioni dell'agente A già nell'anno T.

Tuttavia, esiste un orientamento - contrario a quello sopra esaminato - secondo cui, laddove il contratto di agenzia individui un momento di spettanza delle provvigioni successivo alla conclusione del contratto tra preponente e terzo (es. consegna dei beni da parte del preponente o pagamento del corrispettivo da parte del terzo), è in tale momento che l'agente deve assoggettare a tassazione le provvigioni. In altri termini, fermo restando il principio di competenza, solo al momento in cui il contratto di agenzia assegna all'intermediario il diritto a ricevere il compenso, questo si dovrebbe considerare certo e oggettivamente determinabile (cfr. Lupi R. "Il pagamento da parte del cliente come condizione sospensiva idonea a differire la competenza delle provvigioni", Dialoghi di diritto tributario, 7-8, 2005, p. 1111). 

 

Riprendendo l'esempio precedente, secondo tale diverso criterio, A dovrebbe tassare le provvigioni nell'anno T+1.

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, rileva l'impostazione contabile adottata.
Pertanto, nel caso in cui le provvigioni siano imputate in bilancio al momento della conclusione del contratto, le stesse concorrono a formare il reddito nello stesso esercizio.
Qualora le provvigioni siano, invece, rilevate in bilancio nel momento in cui il contratto attribuisce all'agente il diritto a percepire il compenso (e, quindi, nell'esercizio in cui il preponente esegue la prestazione a suo carico o avrebbe dovuto eseguirla), le stesse sono tassate in tale diverso momento.

Deducibilità delle provvigioni passive

Per i soggetti in riferimento ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, assume rilevanza fiscale il comportamento contabile adottato.
Per le micro imprese, per individuare l'esercizio di deduzione delle provvigioni passive, occorre tenere conto del principio di correlazione tra costi e ricavi, intrinseco a quello di competenza (nota Agenzia delle Entrate 22.6.2006 n. 954-87316 e ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2006 n. 91).
Una volta verificata la corretta correlazione civilistico-contabile, che impone al preponente di iscrivere in bilancio le provvigioni passive nel medesimo esercizio in cui sono imputati i ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi, il costo relativo alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale.
Il contribuente potrà, quindi, dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive nel periodo d'imposta (o nei periodi d'imposta) di iscrizione dei ricavi "procurati" dall'agente.

 

Se il contratto tra il preponente P ed il cliente C viene stipulato nel corso dell'anno T, mentre l'invio della merce da parte del preponente o l'esecuzione del servizio avvengono nell'anno T+1, il preponente P:

  • evidenzierà i ricavi delle vendite o delle prestazioni nel bilancio dell'anno T+1;
  • nello stesso bilancio iscriverà e procederà a dedurre le provvigioni passive correlate a tali ricavi.

Veicoli

La lett. b) dell'art. 164 del TUIR eleva:

  • il limite di deducibilità, fissato in misura pari all'80% (in luogo del 20%);
  • l'ammontare massimo fiscalmente riconosciuto per la deducibilità degli ammortamenti relativi all'acquisto di autoveicoli, pari a 25.822,84 euro (in luogo dei 18.075,99 euro).

Per gli acquisti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016 operano i "super-ammortamenti" ex art. 1 co. 91 - 94 della L. 208/2015, per cui:

  • il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria;
  • per le autovetture di agenti e rappresentanti di commercio il limite al valore fiscalmente riconosciuto è elevato a 36.151,98 euro.

Noleggio

Dal 2017 il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio è pari a 5.164,57 euro (in luogo del precedente 3.615,20).

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