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BOLLO VIRTUALE

BOLLO VIRTUALE - Servizi amministrativi e fiscali

Entro il 20 aprile occorre effettuare il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019

Nella gestione della fatturazione elettronica, l’emissione di un documento senza IVA, richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte di chi emette la fattura, come ad esempio nel caso di ricevimento di dichiarazione di intento oppure fatturazione di operazioni fuori campo IVA art 15 o esenti IVA art. 10.
Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica richiamano, in un campo del file strutturato formato xml, nei dati generali del documento denominato “Dati Bollo”, gli elementi da valorizzare (Bollo virtuale e importo bollo) nei casi in cui sia prevista appunto l’applicazione dell’imposta di bollo.
Mentre il pagamento dell'imposta elettronica relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre (DM 28/12/2018).
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (nell’Area Fatture e corrispettivi).

Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse saranno:

 

Trimestre di riferimento Termine di versamento 
imposta di bollo
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 20 aprile
Dal 1° aprile al 30 giugno 2019 20 luglio
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019 20 ottobre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 20 gennaio

 

La prima scadenza del 20 aprile, cadendo di sabato, viene considerata rispettata se il pagamento viene effettuato entro il primo giorno utile non festivo quindi se effettuato entro martedì 23 aprile 2019.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:
- mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Tra le operazioni soggette all’imposta di bollo, troviamo:


•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, del Dpr 633/1972);
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972);
•operazioni escluse dalla base imponibile dell’ Iva (articolo 15 Dpr 633/1972);
•operazioni esenti da Iva (articolo 10, del Dpr 633/1972);
•operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, del Dpr 633/1972),
•cessioni ad esportatori abituali e esportazioni indirette (articolo 8, lettera c), del Dpr 633/1972);
•operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/2007 e articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011) e del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).


Le operazioni senza Iva esenti dall’imposta di bollo, sono invece le seguenti:


•operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci (articolo 8, lettera a) e b), del Dpr 633/1972);
•operazioni non imponibili relative a cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58, del Dl331/1993);
•operazioni non imponibili soggette a reverse charge, all’articolo 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), del Dpr 633/1972 (in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva, ancorché assolta dal cessionario, come chiarito dalla circolare delle Entrate 37/E/2006);
•operazioni non imponibili relative a cessioni dei rottami (articolo 74, comma 7 e 8, del Dpr 633/1972);
•servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
•fatture (comprese le note di variazione) che riguardano operazioni soggette ad Iva;
•provvigioni degli intermediari di assicurazioni (esenti Iva articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del Dpr 633/72), esenti da imposta di bollo in base all’articolo 16, della legge 1216/1961.
Oltre a queste tipologie di operazioni, il Dpr 642/1972 prevede anche altre ipotesi di esenzione, quali ad esempio:
•gli atti posti tra amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane;
•le cessioni all’interno di soggetti aderenti al gruppo Iva

CODICI TRIBUTO

  • 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

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