12 gennaio 2022.
L'art. 1, commi 29 e 30, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) contengono le disposizioni di proroga relativamente a tutti i bonus edilizi, sia per quanto riguarda il Superbonus 110%, sia relativamente alle detrazioni cd. "ordinarie". Nella Legge di Bilancio 2022 sono inoltre confluite le norme contenute nel D.L. n. 157/2021 (c.d. Decreto "Antifrode") che introducono l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità dei costi anche per le opzioni (sconto o cessione della detrazione) esercitate in relazione alle detrazioni ordinarie. Inoltre, in coerenza con la proroga delle detrazioni, è stato previsto anche l'ampliamento temporale per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Infine, in relazione al bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non è stata prevista alcuna proroga temporale, ragion per cui dal 2022 sarà possibile fruire della detrazione quale intervento "trainato" nell'ambito del Superbonus 110%
L'
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La Legge di Bilancio 2022 ha altresì "incorporato" al proprio interno le disposizioni del Decreto "Antifrodi" ( |
Contestualmente alla proroga del periodo temporale in cui poter fruire delle detrazioni edilizie, il legislatore ha coerentemente concesso il differimento temporale anche alle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nei prossimi anni.
Nel presente intervento si intende analizzare il nuovo assetto normativo e temporale previsto per i bonus edilizi a partire dal 1° gennaio 2022.
BONUS ORDINARI
L'art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2022 prevede una proroga generalizzata fino al 31 dicembre 2024 dei seguenti bonus ordinari:
- detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'
art. 16-bis del TUIR ;
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Si ricorda che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è l'unica ipotesi inserita a regime nell'ambito della normativa fiscale nell' |
- Sismabonus, di cui ai comma 1-bis e seguenti dell'
art. 16 del D.L. n. 63/2013 , con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi in tale ambito (nelle misure del 50%, 70-80% e 75-85%), compreso anche il Sismabonus acquisti spettante agli acquirenti di cui al comma 1-septies del citato art. 16; - bonus mobili, di cui all'
art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 ;
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Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2022 è stato modificato il limite massimo di spesa detraibile rispetto a quello indicato nel disegno di legge. Più in particolare, nella versione definitiva del nuovo comma 2 dell' Va sottolineato che anche per i prossimi tre anni il bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'acquisto dei mobili. Ad esempio, per gli acquisti di mobili che avvengono nel corso del 2022, è necessario che l'intervento di recupero del patrimonio edilizio sia iniziato non prima del 1° gennaio 2021. |
- Ecobonus, di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/201, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle detrazioni 70-75% per le parti comuni. Sono altresì confermate le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1, con riferimento agli interventi eseguiti sulle parte comuni degli edifici per l'applicazione congiunta, anziché separata, dell'Ecobonus e del Sismabonus;
- il bonus "verde", di cui all'
art. 1, comma 12-15, della Legge n. 205/2017 (sempre con gli stessi limiti e condizioni già esistenti).
BONUS FACCIATE
Nella generalizzata proroga concessa dal legislatore a tutti i bonus ordinari fino al 2024 vi è un'eccezione importante riguardante il bonus "facciate" di cui all'
- è concessa solamente per l'anno2022
- nella minor misura del 60% della spesa sostenuta.
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Si ricorda che il bonus in questione riguarda:
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BONUS COLONNINE
Per quanto riguarda il bonus colonnine perla ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'
PROROGA BONUS ORDINARI |
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Detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio |
Proroga della misura del 50% fino al 31.12.2024 |
Sismabonus |
Proroga di tutte le tipologie di Sismabonus fino al 31.12.2024 |
Ecobonus |
Proroga di tutte le tipologie di Ecobonus (anche in combinazione con Sismabonus) fino al 31.12.2024 |
Bonus mobili |
Proroga fino al 31.12.2024 (con tetto di spesa pari a 10.000 euro per il 2022) |
Bonus verde |
Proroga fino al 31.12.2024 |
Bonus facciate |
Proroga fino al 31.12.2022 con misura della detrazione per il 2022 nella misura del 60% |
Bonus colonnine |
Nessuna proroga (salvo intervento "trainato" Superbonus) |
SUPERBONUS 110%
Per quanto riguarda il Superbonus 110%, l'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 riformula il comma 8-bis del
- 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati dai condomini, oppure da persone fisiche uniche proprietarie o comproprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari. Si tratta degli interventi cd. "trainanti" eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
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In sede di approvazione del testo finale della Legge di Bilancio 2022 si è proceduto a colmare una lacuna contenuta nel disegno di legge, in cui la proroga non era prevista anche per gli interventi "trainati". Nel nuovo comma 8-quater dell' Per completezza, si ricorda che gli interventi "trainati" sono i seguenti:
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- 31 dicembre 2025 per gli interventi eseguiti da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società cd. "house providing", sugli immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, purchè adibiti ad edilizia residenziale pubblica, ivi comprese quelli eseguiti dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimenti ai propri soci.
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Per questa categoria di soggetti, la proroga al 31 dicembre 2023 è condizionata al raggiungimento, alla data del 30 giugno 2023, di una percentuale almeno del 60% dei lavori complessivamente previsti. |
- 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che entro la data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
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In relazione alla proroga concessa alle persone fisiche per gli interventi su edifici unifamiliari, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2022 sono stati rimossi i vincoli riguardanti il possesso di un ISEE non superiore ad euro 25.000 per gli interventi riguardanti l'abitazione principale, sia quello riferito alla presentazione di una Cila entro il 30 settembre 2021 per i lavori eseguiti sugli altri edifici. |
In base al nuovo comma 8-ter del
VISTO DI CONFORMITA'
Il
Allo scopo di contrastare eventuali condotte non corrette, a partire dal 12 novembre 2021 l'art. 1, comma 1, lett. a ), n. 1), del citato D.L. n. 157/2021, ha introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche laddove il contribuente intenda fruire della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi . La descritta novità è stata trasfusa direttamente nel testo della Legge di Bilancio 2022, intervenendo nel co mma 11 dell'art. 119 del
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È opportuno osservare che lo stesso co. 11 dell' |
Nulla cambia in merito alla detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, in quanto il comma 15 dell'
CONGRUITA' DEI PREZZI
La Legge di Bilancio 2022 trasfonde anche il contenuto dell'
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Per completezza, si segnala che nel testo del disegno di legge la determinazione dei valori massimi era affidata ad un decreto del MISE, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. |
Ulteriore modifica apportata al comma 13-bis dell'
- antisismici e di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) di cui all'
art. 16, comma da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 ; - bonus facciate di cui ai comma 219-223 della Legge di Bilancio 2020;
- recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'
art. 16-bis del TUIR .
OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA e CESSIONE DEL CREDITO
L'art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2022 interviene modificando il contenuto dell'
- per gli anni 2022, 2023 e 2024 della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione ad altri soggetti relativamente agli interventi che possono fruire delle detrazioni ordinarie (diverse dal 110%);
- fino al 31 dicembre 2015 per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione con riferimento agli interventi che danno diritto alla maturazione del Superbonus 110%.
VISTO DI CONFORMITA' e ASSEVERAZIONE DEI PREZZI
La Legge di Bilancio 2022 inserisce il nuovo comma 1-ter all'
- il rilascio del visto di conformità;
- l'asseverazione di congruità dei costi.
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L 'obbligo di rilascio del visto di conformità è contenuto nella lett. a) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121, e riguarda, come già detto, tutti i lavori edilizi diversi rispetto a quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, Sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Analogamente a quanto previsto per il Superbonus 110%, il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell' |
L'obbligo dell'asseverazione della congruità dei prezzi, da rilasciare da parte del tecnico abilitato, è invece contenuto nella lett. b) del nuovo comma 1-ter dell'art. 121, in cui sono richiamate le disposizioni del comma 13-ter (come modificato dalla Legge di Bilancio 2022) dell'art. 119. Pertanto, al pari di quanto già visto per le spese che danno diritto al Superbonus 110%, il tecnico deve fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal decreto del MITE che dovrà essere emanato entro il prossimo 9 febbraio 2022.
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Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2022, è stato correttamente previsto che anche per i bonus ordinari le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e quelle per le asseverazioni tecniche rientrano tra quelle detraibili, in base all'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascun intervento. |
Ulteriore importante novità inserita nel corso dell'approvazione della Legge di Bilancio 2022 riguarda alcune ipotesi in cui il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche non è obbligatorio. Si tratta, più in particolare:
- degli interventi in edilizia cd. "libera" (art. 6 del
DPR n. 380/2001 e normativa regionale); - degli interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici.
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Per quanto riguarda gli interventi che danno diritto al bonus facciate, è previsto l'obbligo in ogni caso di rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche, a prescindere dal possesso dei suddetti requisiti (quindi anche se si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore ad euro 10.000). |
Con la modifica apportata al comma 2 dell'
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La proroga del termine per l'esercizio delle opzioni ( sconto in fattura o cessione della detrazione) è prevista anche in relazione alle spese che danno diritto al Superbonus 110%, pur dovendo tener conto della proroga differenziata già illustrata in precedenza . |
ALTRE NOVITA'
Nella Legge di Bilancio 2022 sono contenute le ulteriori seguenti novità in tema di bonus edilizi, la maggior parte delle quali riguardano disposizioni già contenute nel
- possibilità di sospensione dell'efficacia della comunicazione per l'opzione sconto in fattura o cessione della detrazione (
art. 1, comma 30, che introduce il nuovo art.122-bis del D.L. n. 34/2020 ); - controlli dell'Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 31-36);
- introduzione di una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (
art. 1, comma 42, che introduce il nuovo art.119-ter del D.L. n. 34/2020 ).
SOSPENSIONE DELLA COMUNICAZIONE
L'art. 1, comma 30, della Legge di Bilancio 2022 riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
La disposizione in esame di fatto riproduce l'
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I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Infine, è previsto che fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. |
Nel nuovo art. 122-bis sono previste anche delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. In particolare, è previsto che gli intermediatori bancari e finanziari ed i soggetti obbligati individuati all'
CONTROLLI DELL'AGENZIA
I comma da 31 a 36 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 riproducono le norme contenute nell'
- ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli
articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/73 e i poteri di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagliarticoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/72 del 1972, con riferimento alle agevolazioni (Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito), ed alle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. - in base alle disposizioni e ai poteri appena richiamati e in assenza di una specifica disciplina, per il recupero degli importi dovuti non versati l'Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene introdotto, ad opera dell'
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Infine, conseguentemente all'introduzione della detrazione, viene modificato l'