Per i lavoratori autonomi iscritti alla relativa gestione Inps, e per le partite Iva e i collaboratori coordinati e continuativi della gestione separata, l’indennità di 600 già erogata per il mese di marzo viene ripetuta tale e quale solo per aprile. Ad artigiani, commercianti e coltivatori diretti viene riconosciuta semplicemente a fronte dell’iscrizione alla gestione previdenziale, mentre ai titolari di partita Iva e ai co.co.co è richiesta, rispettivamente, che la partita fosse attiva o una collaborazione in essere al 23 febbraio.
Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, la tranche relativa al mese scorso sarà corrisposta in modo automatico dall’Inps a chi ha già chiesto quella di marzo, non appena il decreto legge rilancio (di cui si attende il testo definitivo) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (quindi ormai non prima di settimana prossima).
Per maggio, invece, la situazione cambia, perché l’importo sarà di almeno mille euro, ma con requisiti e regole diverse. I professionisti iscritti alla gestione separata riceveranno mille euro se la partita Iva è ancora attiva al momento dell’entrata in vigore del nuovo Dl e se il reddito del bimestre marzo-aprile 2020 è inferiore di almeno il 33% a quello di pari periodo del 2019. Il reddito si calcola secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi e le spese sostenute nel periodo e nell’esercizio dell’attività, comprese eventuali quote di ammortamento. L’interessato presenta domanda all’Inps e autocertifica i requisiti che, per la parte reddituale, saranno verificati dall’agenzia delle Entrate secondo modalità e tempi da definire, per come è scritta la norma sembra che i beneficiari siano tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e senza contratto all’entrata in vigore del Dl.
Artigiani, commercianti e titolari di reddito agrario percepiranno almeno mille euro, ma non più nella forma di indennità a pioggia erogata dall’Inps, ma quale contributo a fondo perduto commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 in rapporto ad aprile 2019, che comunque deve essere di oltre il 33 per cento.
Requisiti principali sono la partita Iva, che l’attività fosse ancora attiva al 31 marzo e che nello scorso esercizio i ricavi non siano stati superiori a 5 milioni di euro. Il contributo è pari alla differenza dei fatturati di aprile 2020 e 2019, moltiplicato per il 20% se i ricavi dell’esercizio precedente non hanno superato 400mila euro; 15% con ricavi oltre 400mila e fino a 1 milione di euro; 10% con ricavi oltre 1 e fino a 5 milioni di euro. Comunque l’importo non può essere inferiore a 1.000 euro se si tratta di persone fisiche e 2.000 euro per altri soggetti.
La domanda va presentata all’agenzia delle Entrate secondo tempi e contenuti che saranno definiti da un provvedimento del suo direttore e l’importo sarà accreditato sul conto corrente intestato al beneficiario.