Con Risposta ad interpello 23 aprile 2020, n. 117, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi delle nuove disposizioni relative alle prove documentali valide dal 1° gennaio 2020 per dimostrare la non imponibilità IVA, un soggetto che effettua abitualmente cessioni intracomunitarie franco magazzino, può utilizzare quale prova dell'avvenuta spedizione o trasporto in altro Stato membro la seguente documentazione, al fine di beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite:
- fattura di vendita emessa ai sensi dell'
articolo 41, D.L. n. 331/1993 ; - CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, o in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- elenchi riepilogativi Intrastat.