Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per certi contribuenti è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
La decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 D.L. 119/2018 rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, sulla base di due parametri:
- la tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;
- il luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.
Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio:
- dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
- o di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmetterenuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Dal punto di vista sostanziale, a partire dall’1.1.2020 tale obbligo – con riferimento all’invio telematico dei corrispettivi – è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996, come ad esempio:
- quanto previsto dalla i), ossia le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla oo), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all’interno dell’attività di e-commerce.
Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall’1.7.2019 o dall’1.1.2020, le modalità di certificazione dell’operazione, salvi i casi di esonero, saranno:
- l’emissione della fattura in formato elettronico;
- l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.
Tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.
CREDITO D'IMPOSTA
Il credito d’imposta potrà essere richiesto per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 e sarà riconosciuto fino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione e fino ad un massimo di 50 euro per l’adattamento.
È con il provvedimento del 28 febbraio 2019 che l’Agenzia delle Entrate detta le regole per il riconoscimento e per l’utilizzo del credito d’imposta, il bonus per i registratori di cassa introdotto per agevolare gli esercenti attività commerciali al minuto e assimilati nella transizione al cosiddetto scontrino elettronico.
Il credito d’imposta, pari al 50% dell’importo sostenuto, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 in modalità semplificata.
Sarà possibile utilizzare il credito riconosciuto a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla data di registrazione della fattura relativa al pagamento del corrispettivo per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa.
Il bonus del 50% sarà riconosciuto esclusivamente per i pagamenti effettuati in modalità tracciabile, così come disposto dal provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2019.