l c.d. "Decreto Cura Italia" ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. Bonus "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa.
In particolare, l'agevolazione:
- è pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- spetta con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1;
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali".
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo (6914) da riportare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione a decorrere dal 25.3.2020.
L'operatività dell'agevolazione in esame pone una serie di questioni, di seguito evidenziate, in merito alle quali è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non si escludono modifiche del testo normativo nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.
Con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure previste, l'art. 65 del citato Decreto ha introdotto , per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. Bonus "negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza "coronavirus":
- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.
Pertanto, il credito d'imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo itercorrente dal 12.3 al 25.3.2020, termine prorogato fino al 3.4.2020 (salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).
Il credito d'imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Recentemente, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:
6914" - "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".
QUESTIONI OPERATIVE APERTE
Competenza o cassa?
L'operatività dell'agevolazione in esame pone, innanzitutto, la questione legata al fatto se per usufruire del credito d'imposta sia necessario l'effettivo pagamento del canone di locazione. A tal fine il citato art. 65 fa espressamente riferimento all'ammontare del canone di locazione "relativo al mese di marzo 2020", dando quindi rilevanza ad un concetto di competenza piuttosto che di cassa.
Contratto relativo a più unità immobiliari
Dovrà essere chiarito il criterio utilizzabile per determinare il bonus in esame in presenza di un unico contratto di locazione riferito a più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto. Si pensi al negozio locato congiuntamente a un deposito accatastato C/2. Si potrebbe proporre una ripartizione proporzionale alla rendita catastale / superficie dei diversi immobili.
Affitto d'azienda / ramo d'azienda
Un'altra questione operativa riguarda il mancato richiamo alle unità immobiliari utilizzate nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda / ramo d'azienda.
Lavoratori autonomi
Facendo riferimento "ai soggetti esercenti attività d'impresa" il bonus non è riconosciuto ai lavoratori autonomi, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la sospensione. Non si esclude che l'estensione possa essere inserita in sede di conversione.
Unità immobiliari diverse da C/1
Un'ultima questione riguarda il fatto che le attività oggetto dell'agevolazione potrebbero essere esercitate in unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi, ad esempio, ai negozi all'interno dei centri commerciali accatastati D/8, alle attività artigianali). Anche in tal caso la modifica della norma non può che essere adottata in sede di conversione.