Il testo contenuto nel Dl Rilancio ammette anche gli immobili in categorie catastali diversa dalla C/1 e i rapporti di affitto d’azienda. Serve però una contrazione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del 2020.
Il nuovo bonus riguarda soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Possono accedere al credito d'imposta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati alle attività istituzionali. Ricordiamo che il bonus disciplinato dal Dl 18/2020 riguardava solo i soggetti esercenti attività d'impresa con il limite che la loro attività non rientrasse tra quelle ritenute “necessarie” di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm del 11 marzo scorso.
Ai soggetti interessati compete un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Nel nuovo bonus gli immobili devono semplicemente essere «immobili ad uso non abitativo» e non esclusivamente C/1 come invece era previsto in relazione al bonus locazioni previsto dall'articolo 65 del Dl 18/2020.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, si prevede un credito d'imposta nella misura del 30% dei relativi canoni. Si supera così il rigido schema della necessaria presenza di un contratto di locazione immobiliare (C/1) come era previsto nell'articolo 65 del Dl 18/2020.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Per fruire del bonus, quindi, occorre aver corrisposto il canone. Il Dl, in pratica, prevede espressamente quello che in relazione al bonus locazioni di marzo, l’Agenzia aveva precisato in via interpretativa nella circolare 8/E/2020.
Il nuovo credito d'imposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
La fruizione del bonus, quindi, presuppone una nuova verifica preventiva rispetto a quanto, invece, era previsto per il bonus locazione di marzo in cui l'accesso non era condizionato ad una diminuzione minima del fatturato.