Come previsto dal comma 3-bis,
Da tale data, pertanto, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in denaro contante per un importo pari o superiore ad € 2.000.
Anche il minimo edittale delle sanzioni è stato rimodulato, pertanto per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'importo minimo della sanzione è pari ad € 2.000.
Si precisa che è previsa una deroga a tale limitazione all'uso del contante per gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati/agenzie di viaggio e turismo da parte di turisti con cittadinanza UE/SEE/extra-UE, non residenti in Italia. Per le predette operazioni, infatti, l'utilizzo del contante risulta possibile fino a € 14.999,99.