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Dal 1° luglio 2020 nuovo limite per i pagamenti in contanti pari a 2.000 euro

Dal 1° luglio 2020 nuovo limite per i pagamenti in contanti pari a 2.000 euro - Servizi amministrativi e fiscali

Come previsto dal comma 3-bis, art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (introdotto dall'art. 18, D.L. n. 124/2019) a decorrere dal 1° luglio 2020 la soglia per i trasferimenti in denaro contante si riduce da € 3.000 ad € 2.000.

Da tale data, pertanto, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in denaro contante per un importo pari o superiore ad € 2.000.

Anche il minimo edittale delle sanzioni è stato rimodulato, pertanto per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'importo minimo della sanzione è pari ad € 2.000.

Si precisa che è previsa una deroga a tale limitazione all'uso del contante per gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati/agenzie di viaggio e turismo da parte di turisti con cittadinanza UE/SEE/extra-UE, non residenti in Italia. Per le predette operazioni, infatti, l'utilizzo del contante risulta possibile fino a € 14.999,99.

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