È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 74, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In particolare, tra le misure fiscali adottate con il Decreto in esame, si segnala la sospensione dei versamenti da effettuare entro i mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- all'IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:
- con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;
- con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;
- all'IVA in favore di tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) che hanno registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.
I versamenti di cui ai punti precedenti dovranno essere versati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate a partire da giugno.
Inoltre, si segnala che, unicamente per gli acconti relativi al periodo d'imposta 2020, è consentito calcolare e versare gli stessi utilizzando il metodo previsionale:
- in misura ridotta, ossia l'importo degli acconti non deve essere inferiore all'80 per cento di quanto dovuto in base al risultato della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020;
- senza incorrere in sanzioni ed interessi.