Uno dei problemi che in questi primi giorni ha dato luogo al maggior interesse degli operatori è rappresentato dalla data da indicare nella fattura al momento dell’emissione. Si è posto il dubbio se la data da indicare all’interno del documento, quindi nel file in formato XML dovesse essere la data di materiale invio del documento al Sistema di Interscambio. Il quesito ha riguardato sia l’emissione della fattura immediata, cioè del documento emesso in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972; sia della fattura differita.
Fattura immediata
L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la fattura debba essere emessa non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In particolare il documento potrà essere materialmente inviato entro il termine della giornata lavorativa. Ad esempio se un professionista percepisce un compenso a titolo di acconto il 28 gennaio 2019 in coincidenza di tale giorno dovrà essere emesso il documento anche se la prestazione professionale sarà svolta materialmente successivamente.
Si è posto però il problema di quale data indicare all’interno del file generato in formato XML. L’Agenzia delle entrate ha osservato, rispondendo al quesito, come la disciplina sostanziale dell’Iva non sia stata modificata. Fino al 30 giugno 2019 la data da indicare all’interno della fattura coincide con la data di effettuazione dell’operazione. Nell’esempio sopra indicato dovrà essere riportata la data del 28 gennaio, cioè il giorno in cui l’operazione si considera effettuata.
L’Agenzia delle entrate ha poi tenuto distinto il momento in cui il documento viene materialmente trasmesso al Sistema di Interscambio. A tal proposito è stato ricordato che per il primo semestre del 2019 la fattura potrà essere materialmente trasmessa al Sistema di Interscambio, senza subire l’irrogazione di alcuna sanzione, entro il termine previsto per la liquidazione periodica. L’Amministrazione finanziaria fa l’esempio di un contribuente che trasmette al Sistema di Interscambio un documento recante la data del 5 gennaio entro il 16 febbraio successivo. I contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità mensile possono beneficiare della moratoria dei termini di trasmissione fino al 30 settembre 2019. Invece per i contribuenti trimestrali il periodo di moratoria è, come anticipato, di soli sei mesi.
Dal 1° luglio 2019 il contribuente avrà dieci giorni a disposizione per la trasmissione del documento elettronico al Sistema di Interscambio. Si consideri ad esempio il caso di un professionista che ha incassato un acconto il 1° ottobre 2019. La fattura potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro l’11 ottobre 2019. In tale ipotesi se la fattura viene inviata al Sistema di Interscambio, come nell’esempio, entro i dieci giorni successivi a quello di effettuazione dell’operazione, il documento dovrà riportare una “doppia data”. Secondo il testo novellato dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere riportata la data di effettuazione dell’operazione e la data della fattura. Tuttavia, anche se l’Agenzia delle entrate non lo ha detto ancora espressamente si sta pensando di rendere possibile la sola indicazione della data di effettuazione dell’operazione. Ciò in quanto la data di trasmissione entro i dieci giorni successivi potrà essere agevolmente “tracciata” per il tramite del Sistema di Interscambio.
Fatturazione differita
In caso di fattura differita la data del documento è quella di emissione della fattura in formato elettronico. Infatti, la data di effettuazione dell’operazione coincide con quella indicata sui singoli DDT relativi alle consegne effettuate nel mese solare.
Ad esempio se il cedente ha consegnato la merce il 10 e il 15 febbraio, come risultanti dai DTT, le operazioni si considerano effettuate in coincidenza di questi due giorni. Negli stessi giorni il tributo si considererà esigibile. La data della fattura è quella di emissione del documento digitale. Pertanto se la trasmissione sarà effettuata il 10 marzo, questa costituirà anche la data della fattura.