Gli ISA hanno di fatto sostituito gli Studi di Settore portando comunque con sé alcuni dei concetti capisaldi seppure con una importante novità che potrebbe essere particolarmente interessante per i contribuenti; è stato infatti introdotto un regime di premialità per i soggetti che saranno valutati positivamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’introduzione infatti degli indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea dei redditi imponibili sommersi, puntando comunque ad un più trasparente rapporto di comunicazione tra Agenzia delle Entrate e contribuente, nell’ottica di quella che ormai viene in gergo definita “attività di compliance”, ovvero di collaborazione.
I soggetti interessati, così come era per gli Studi di Settore, sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione, Seppure gli Isa possano avere molti elementi in comune con i suoi predecessori Studi di Settore, partono da un presupposto completamente diverso: lo scopo infatti è più persuasivo che punitivo.
Gli Isa si pongono l’obiettivo di:
- favorire l’emersione spontanea del reddito sommerso (“nero”);
- stimolare il puntuale assolvimento degli obblighi tributari;
- incentivare la collaborazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate
L’analisi dei risultati del grado di affidabilità, che prevede l’attribuzione di punteggi (voti) che vanno da 1 a 10, porterà al riconoscimento per i contribuenti risultati affidabili a dei benefici premiali. Tali benefici saranno via via maggiore, a partire dai contribuenti che realizzano il voto 8, mano a mano che il voto aumenta fino al massimo di 10.
Vediamo nella tabella qui di seguito i benefici con riferimento ai voti:
voto | beneficio |
Da 6 in giù | Individuazione dei soggetti che possono essere sottoposti a verifica |
7 | Nessun effetto, ma il contribuente non è tra le priorità nell'ambito delle strategie di controllo di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate |
8 | Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione dei seguenti crediti:
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Da 8,5 in su | Esclusione dagli accertamenti presuntivi |
Da 9 in su | Esclusione da:
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Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del modello Isa i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- primo anno di attività;
- anno di cessazione dell’attività o comunque di non normale svolgimento dell’attività stessa;
- ricavi o compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
- applicazione del regime forfettario o dei minimi, o di altri regimi di determinazione forfettaria del reddito;
- esercizio di due o più attività non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti negli indici Isa dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
- enti del 3^ settore che hanno optato per la determinazione forfettaria del reddito;
- organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario;
- imprese sociali;
- società cooperative, consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.
Tutte queste modifiche riguardanti le Dichiarazioni Redditi 2019, hanno portato alla proroga della scadenza delle imposte al 30/09/2019