Con il nuovo anno si abbassa il limite di spesa tramite denaro liquido, attualmente fissato a 3mila euro. Secondo le previsioni del collegato fiscale alla manovra 2020 (articolo 18 del Dl n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019) le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono:
- 3 mila euro fino al 30 giugno 2020
- 2 mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- mille euro dal 1° gennaio 2022.
Le violazioni riscontrate nel primo arco temporale saranno sanzionate con un minimo di 2mila euro, quelle commesse a partire dal 2022, con mille euro.
La misura e, più in generale, la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica al collegato fiscale, è finalizzata al contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo, disciplinato nel nostro ordinamento interno dal Dlgs n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. Tale decreto legislativo è stato poi oggetto di costanti modifiche e integrazioni per recepire le indicazioni delle norme Ue, fra cui la recente direttiva 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio).
Il limite all’uso del contante, inoltre, rappresenta anche un possibile strumento di contrasto all’evasione. A tal fine l’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, modificando il Tuir, ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito d’impresa, un parametro pari a mille euro giornalieri e 5mila mensili, oltre il quale scatta la presunzione di evasione.