L'art. 2 del DL 50/2017 ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/1972) ed il termine entro cui registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/1972)
Più precisamente:
· il nuovo art. 19 c.1 stabilisce che «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»
· il nuovo art. 25 dispone che le fatture d'acquisto e le bollette doganali vengano annotate in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»
In base alle nuove regole quindi:
· L'IVA sulle fatture d'acquisto non potrà più essere detratta entro la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è nato il diritto alla detrazione, ma potrà essere detratta solo entro la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è nato il diritto alla detrazione;
· la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali non potrà più avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale nella quale si è esercitata l'opzione, ma deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno
Esempio azienda con liquidazione mensile:
Fatture d'acquisto datate 2017 ricevute nel 2018 |
Registrazione del documento con le procedure Sistemi |
Detrazione nella liquidazione di dicembre 2017 (comunicazione liquidazione dati iva relativa al mese di dicembre) |
Detrazione nel modello IVA 2018 anno 2017 |
ricevute entro il 16 gennaio 2018 (a meno che non siano pervenute nel 2018 tramite PEC)
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possono essere registrate nel mese di dicembre 2017 con le consuete modalità |
Si |
Si |
ricevute entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA
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devono essere registrate su sezionale specifico. |
No |
Si |
ricevute oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA |
devono essere registrate su sezionale normale con Indetraibilità al 100%. La parte di IVA indetraibile contabilizzata sul costo originario deve essere girocontata dall'operatore su un costo indeducibile. |
No |
No |
Esempio azienda con liquidazione trimestrale:
Fatture d'acquisto datate 2017 ricevute nel 2018 |
Registrazione del documento con le procedure Sistemi |
Detrazione nella liquidazione del IV trimestre 2017 |
Detrazione nel modello IVA 2018 anno 2017 |
Trimestrali senza interessi: Fatture ricevute entro il 16 febbraio 2018 (termine di versamento IVA IV trim.)
Trimestrali con interessi: Fatture ricevute entro il 28 febbraio (termine di scadenza della CLI)
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possono essere registrate nel mese di dicembre 2017 (a meno che non siano pervenute nel 2018 tramite PEC) |
Si |
Si |
ricevute entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA
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devono essere registrate su sezionale specifico. |
No |
Si |
ricevute oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA |
devono essere registrate su sezionale normale con Indetraibilità al 100%. La parte di IVA indetraibile contabilizzata sul costo originario deve essere girocontata dall'operatore su un costo indeducibile. |
No |
No |
Al momento mancano comunque alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e si è in attesa di una specifica Circolare.