Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.
REQUISITI DI ACCESSO
A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti, da verificare con riferimento all’anno precedente.
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.
È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:
• spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
• costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.
Il coefficente di redditività è rimasto invariato, quindi restano le diverse percentuali in base alla tipologia di attività esercitata ( vedi codici ateco)
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
• esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
Rispetto alla precedente disposizione è stata altesì eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame.