Con Circolare 12 maggio 2020, n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, come previsto dall'art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/ 2011, applicato in Italia dal 1° gennaio 2020.
In merito alla presunzione di avvenuto trasporto o spedizione, nel documento viene precisato che:
- per provare l'avvenuto trasporto intracomunitario, nel documento devono essere individuabili gli operatori coinvolti (cedente, vettore e cessionario), ed i dati necessari a definire l'operazione a cui si riferiscono.
Vanno conservate le relative fatture di vendita, la certificazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat;
- il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve essere in possesso di almeno due documenti comprovanti l'operazione, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente (ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere);
- le autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, ad esempio qualora l'Amministrazione finanziaria venga in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.