All'interno del Decreto "Rilancio" sono presenti numerose misure che toccano in modo differenziato le diverse categorie di cittadini (privati, imprese, professionisti, enti non commerciali) o che le escludono (vedasi i professionisti iscritti agli albi professionali dal contributo di cui all’art. 25 o gli enti non commerciali per gli interventi INAIL di cui all’art. 95).
Speriamo quindi che abbiate voglia di dedicare a questa sintesi una piccola parte del vostro tempo così da poter avere un quadro, il più ampio possibile, del ventaglio di potenziali opportunità offerte dal Decreto.
Articolo 24 - Esclusione dai versamenti IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro sono esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020.
Resta fermo che se non sono stati versati gli acconti IRAP 2019, gli stessi siano dovuti nella misura di legge.
Visto che la norma esclude in modo esplicito alcune categorie di contribuenti (assicurazioni , intermediari finanziari, amministrazioni pubbliche) si considera che anche i contribuenti senza ricavi (ovvero quelli che calcolano l’IRAP sulla base del costo del lavoro subordinato, parasubordinato, occasionale come ad esempio gli Enti non commerciali senza partita IVA) siano esclusi dall’obbligo di versamento
Articolo 25 - Contributo a fondo perduto
Alle imprese ed ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari ad una percentuale della differenza fra il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 ed il fatturato/corrispettivi di aprile 2019.
I soggetti esclusi dal contributo sono:
- i professionisti iscritti agli albi professionali
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (che hanno avuto diritto per il mese di marzo ai 600 euro di cui all’art. 27 DL 18/2020)
- i lavoratori dello spettacolo (che hanno avuto diritto per il mese di marzo ai 600 euro di cui all’art. 38 DL 18/2020)
- ad imprese individuali e professionisti singoli che siano anche lavoratori dipendenti
Il contributo spetta a condizione che il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019; qualora l’attività sia iniziata dal 01/01/2019 il contributo spetta in ogni caso (anche se non sia possibile il confronto in quanto l’attività sia iniziata dopo il 01/05/2019).
L’ammontare del contributo è pari ad una percentuale alla differenza di fatturato aprile su aprile con un minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; la percentuale è pari al:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi (non fatturato/corrispettivi) 2019 non superiori a 400 mila euro
- 15% per soggetti con ricavi/compensi (non fatturato/corrispettivi) 2019 superiori a 400 mila euro e non superiori a 1 milione di euro
- 10% per soggetti con ricavi/compensi (non fatturato/corrispettivi) 2019 superiori a superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
Per le scuole dell’infanzia gestite da Enti religiosi, a cui spetta il contributo, nel computo dei ricavi non si dovrebbero ricomprendere i contributi ricevuti dagli enti pubblici.
Si attende il provvedimento del Direttore dell’AdE per poter procedere con l’istanza telematica.
Articolo 28 - Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
Ai soggetti imprenditori e professionisti con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione o di concessione o del 30% del canone di affitto d’azienda, quando in esso sia ricompreso l’uso di un immobile. Per le imprese alberghiere spetta a prescindere dai ricavi dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta a condizione che il locatario/conduttore abbia avuto un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistiche stagionali) 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 è commisurato ai canoni pagati per i rispettivi mesi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con F24.
Articolo 84 - Nuove indennità per autonomi e dipendenti
Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.
Aprile 2020
L’indennità è riconosciuta nella misura di 600 Euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti fra l’altro alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO dell’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Maggio 2020
L’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità è incrementata a 1.000 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
Articolo 95 - Contributo a fondo perduto per l’attuazione di misure anti-contagio
L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure per la riduzione del rischio di contagio.
L’intervento spetta alle imprese iscritte al Registro delle Imprese (e quindi non a quelle solo iscritte al REA).
Il contributo massimo concedibile varia in base al numero dei dipendenti dell’impresa, ed è pari a:
- 15.000 Euro, fino a 9 dipendenti
- 50.000 Euro, da 10 a 50 dipendenti
- 100.000,00 Euro, con più di 50 dipendenti.
L’assegnazione del contributo avviene con procedura automatica (click day).
Articolo 119 - Detrazione del 110%
Spetta la detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021 per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (limite massimo di spesa 60.000,00 euro)
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (limite massimo di spesa 30.000,00 euro)
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (limite massimo di spesa 30.000,00 euro).
Per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo oppure secondo le previsioni del successivo art. 121.
Articolo 121 - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
Oltre agli interventi di cui al precedente art. 119 (detrazione 110%), diverse tipologie di interventi eseguiti negli anni 2020 e 2021 potranno consentire ai soggetti che hanno sostenuto le spese l’opzione, al posto dell’utilizzo in diretto della detrazione - in cinque o dieci anni - alternativamente:
- per lo sconto in fattura
- per la cessione della detrazione.
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- tutti gli interventi di cui all’art. 119 (detrazione 110%)
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR (detrazione 50%)
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (detrazione 65%)
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”) (90%)
Articolo 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
I soggetti esercenti attività d’impresa o di professione che svolgono la loro attività in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei, rifugi, gelaterie e pasticcerie, stabilimenti balneari - si veda Allegato 1) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 Euro, per gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000,00 euro per beneficiario.
Rientrano nelle spese anche gli interventi edilizi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato o in compensazione, ma a partire dal 2021, oppure ceduto ai sensi dell’art. 122.
Articolo 125 - Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato o in compensazione oppure ceduto ai sensi dell’art. 122.
Articolo 122 - Cessione dei crediti d’imposta
Fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari).
Si tratta delle seguenti agevolazioni:
- credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020)
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del presente DL)
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del presente DL)
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del presente DL)
Articolo 140 - Rinvio del termine per la moratoria delle sanzioni per l’invio dei corrispettivi telematici
È prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l’ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui
volume d’affari nel 2018 non era superiore a 400.000 Euro.
Articolo 144 - Avvisi bonari - Sospensione pagamenti
I pagamenti derivanti da NUOVI avvisi bonari se il termine per il versamento scade dall’8.3.2020 al 31.5.2020, vanno eseguiti entro il 16.9.2020. Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Quanto esposto vale anche per le RATE che scadono dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
Rimane invariato il termine di pagamento degli avvisi o delle rate che scadono dal 1.6.2020.
Articolo 152 - Sospensione dei pignoramenti presso terzi
Dal 19.5.2020 a 31.8 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31.8.2020, se hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio,
salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Articolo 157 - Sospensione degli avvisi bonari
Non si procederà all’emissione e alla notifica di avvisi bonari sino al 31.12.2020.
L’emissione avverrà dall’1.1.2021, e da tale data alla notifica non si applicheranno gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Articolo 177 - Abolizione prima rata IMU per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari e altri immobili del settore turistico
Sono esentati dal pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività
ivi esercitate.
Articolo 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile - Buono mobilità
Viene prevista la possibilità di usufruire, anche cumulativamente, delle seguenti agevolazioni:
- dal 4.5.2020 al 31.12.2020, un “buono mobilità” per i residenti nei capoluoghi di Regione e Provincia, nei comuni delle Città Metropolitane e nei comuni con popolazione superiori a 50.000 abitanti l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, pari al 60% della spesa sostenuta ma nel limite di 500 Euro;
un “buono mobilità” per i residenti nei comuni appartenenti alle zone geografiche che sono state oggetto di procedura d’infrazione per il continuo superamento dei livelli d’inquinamento per la rottamazione di mezzi (dal 1.1.2021 al 31.12.2021) da utilizzare per il successivo riacquisto entro 3 anni di biciclette o di determinati mezzi elettrici o di servizi per la mobilità