Con Circolare 8 agosto 2020, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative in merito al c.d. "Superbonus 110%" introdotto dall'
Sono stati infatti forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire l'ambito oggettivo, soggettivo, gli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. Nella Circolare viene chiarito ad esempio che:
- la detrazione spetta anche ai familiari conviventi o conviventi di fatto del soggetto possessore o detentore dell'immobile su cui sono effettuati gli interventi, nonché ai futuri proprietari;
- il "superbonus" non è riconosciuto per interventi realizzati su parti comuni di edificio posseduto da un unico proprietario, né su unità immobiliari qualificabili come beni strumentali, beni merce o beni patrimoniali dell'impresa (imprenditori e autonomi possono tuttavia beneficiare della detrazione per interventi su parti comuni eseguiti dai condomini e sulle unità abitative rientranti nella sfera privata);
- i soggetti incapienti o che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva possono fruire dell'agevolazione solo mediante cessione del credito o sconto in fattura.