Con quattro distinte
In particolare l'Agenzia ha chiarito che:
- è agevolabile con il "Superbonus 110%" l'acquisto di case antisismiche, realizzate mediante demolizione e ricostruzione e site in zona sismica 1, 2 e 3, successivamente al 1° luglio 2020 a seguito della stipula di un preliminare di vendita nell'aprile 2018;
- il cd. "sconto in fattura" è pari alla detrazione spettante, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore ha la facoltà di non applicare lo sconto. Nel caso di sconto parziale, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti;
- è ammesso il "superbonus 110%" per interventi eseguiti su unità collabenti classificate catastalmente F/2, non abitabili e non produttive di reddito, in quanto la maxi detrazione è un'estensione delle detrazioni previste dagli
artt. 14 e16, D.L. n. 63/2013 , applicabili anche a tale tipologia di immobile; - sono ammessi a godere della maxi detrazione i soggetti che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed hanno il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione;
- è possibile fruire del "Superbonus 110%" per gli interventi realizzati sulle cd. "villette a schiera", considerate funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, a prescindere dalla condizione che siano prima casa e residenza del nucleo familiare; viene tuttavia richiamato il carattere residenziale dell'immobile.