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VENDITE ONLINE: NIENTE INVIO DEI CORRISPETTIVI

Per effettuare la vendita online occorre emettere regolare emissione di scontrino fiscale ed invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate?

 

 

La vendita on line, altresì definita commercio elettronico “indiretto”, è ai fini IVA da considerarsi a tutti gli effetti come una cessione di beni.

Innanzi tutto ricordiamo la definizione di commercio elettronico indiretto: si tratta di una transazione che viene conclusa per mezzo di internet, cui però segue la consegna materiale del bene all’acquirente. Quando si è in presenza di commercio elettronico indiretto, si rende applicabile la disciplina IVA delle vendite a distanza, operazioni non soggette al rilascio dello scontrino fiscale, così come specificato dal DPR n. 696/1996.
Con il DM 10 maggio 2019 è stato stabilito per quali soggetti valga l’esonero da e-corrispettivo. Tale esonero si fonda sull’assunto che le operazioni già esonerate da emissione di scontrino prima dell’introduzione dello scontrino elettronico verranno mantenuti (salvo nuove disposizioni future) anche in ambito di documento commerciale.
Tra queste operazioni troviamo, appunto, le vendite effettuate per corrispondenza/e-commerce indiretto. La normativa relativa alle vendite a distanza o per corrispondenza, applicabile anche in ambito di e-commerce, stabilisce l’esonero dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

Pertanto, le cessioni poste in essere tramite e-commerce non devono essere accompagnate da scontrino fiscale (o documento commerciale).

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